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Art. 60

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. I servizi federali competenti possono delegare a enti di diritto pubblico o a privati adeguati tutti o parte dei compiti e delle competenze loro assegnati dalla presente ordinanza.
  2. Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
    1. al controllo analitico dei campioni (art. 53 cpv. 1 lett. c);
    2. 1 alla verifica della completezza delle domande secondo l’articolo 16 capoverso 2 e alla valutazione dei documenti secondo l’articolo 17.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).

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