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Art. 10e

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico ambientale; in particolare:
    1. pubblicano le rilevazioni sul carico ambientale e l’esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
    2. dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare, per quanto siano d’interesse generale:
    1. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40), 2. i risultati del controllo di impianti, 3. le informazioni secondo l’articolo 46.
  2. Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
  3. I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico ambientale.
  4. Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.

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