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Art. 32abis

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea che mettono in commercio in Svizzera prodotti che, dopo l’uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa di smaltimento anticipata a un’organizzazione privata a tale scopo incaricata e sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.1 1bis. È considerato impresa estera di vendita per corrispondenza in linea chi, a titolo professionale o commerciale, offre in vendita prodotti in linea e li consegna o fa consegnare a consumatori in Svizzera senza avervi una sede, un domicilio o una stabile organizzazione.2
  2. Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
  3. I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
  4. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica all’organizzazione privata le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per la riscossione della tassa di cui al capoverso 1.3
  5. L’importazione dei prodotti soggetti alla tassa di cui al capoverso 1 è esclusa dalla dichiarazione semplificata delle merci secondo la legislazione doganale.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648;FF 2023 13,437).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648;FF 2023 13,437).

  3. Introdotto la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648;FF 2023 13,437).

  4. Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648;FF 2023 13,437).

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