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Art. 32aquater

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale

Il Consiglio federale prende misure per garantire che le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea adempiano i propri obblighi fiscali, segnatamente introducendo l’obbligo di designare un rappresentante in Svizzera. Tiene conto degli impegni internazionali contratti dalla Svizzera.

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