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Art. 41a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l’esecuzione della presente legge.
  2. Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.
  3. Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d’esecuzione.
  4. Nell’emanare le prescrizioni d’esecuzione tengono conto delle misure prese volontariamente dalle imprese, purché l’effetto di tali misure sulla protezione dell’ambiente sia almeno equivalente al diritto d’esecuzione.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648;FF 2023 13,437).

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