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Art. 55a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. L’autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 55 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone.
  2. Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.

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