Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa.
Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:
far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;
realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.
L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.