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Art. 55f

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell’ambiente, se:
    1. sono attive a livello nazionale;
    2. sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.
  2. Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
  3. Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.

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