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Art. 59a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il titolare di un’azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l’ambiente risponde del danno causato dal verificarsi di tale pericolo. In caso di danni che si verificano utilizzando organismi patogeni si applica l’articolo 59a bis.1
  2. Di norma, costituiscono un pericolo particolare per l’ambiente le aziende e gli impianti:
    1. che il Consiglio federale assoggetta alle prescrizioni d’esecuzione di cui all’articolo 10 a causa delle sostanze, degli organismi o dei rifiuti da essi utilizzati;
    2. destinati allo smaltimento dei rifiuti;
    3. nei quali vengono utilizzati liquidi che possono inquinare le acque;
    4. 2 nei quali sono presenti sostanze per le quali il Consiglio federale, a tutela dell’ambiente, introduce un obbligo d’autorizzazione o emana altre prescrizioni particolari.
  3. È liberato da questa responsabilità colui che prova che il danno è stato cagionato da motivi di forza maggiore o da una colpa grave del danneggiato o di terzi.
  4. Sono applicabili gli articoli 42–47 e 49–53 del Codice delle obbligazioni3.4
  5. La riserva prevista all’articolo 3 è applicabile alle disposizioni sulla responsabilità civile contenute in altre leggi federali.
  6. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono anch’essi responsabili secondo i capoversi 1–5.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803;FF 2000 2145).

  2. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803;FF 2000 2145).

  3. RS 220

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803;FF 2000 2145).

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