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Art. 62a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Le seguenti autorità si prestano assistenza e si scambiano le informazioni necessarie alla prevenzione e al perseguimento delle infrazioni e all’esecuzione delle misure previste dalla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca, ingegneria genetica o circolazione delle specie di fauna e di flora protette:
    1. l’Ufficio federale;
    2. l’UDSC;
    3. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
    4. l’Ufficio federale di polizia;
    5. il Ministero pubblico della Confederazione;
    6. le autorità penali e amministrative cantonali;
    7. altre autorità penali o amministrative federali designate dal Consiglio federale, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro deferiti dalla presente legge.
  2. Le informazioni trasmesse possono comprendere anche dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, sempre che ciò sia necessario all’adempimento dei compiti e obblighi deferiti alle autorità interessate dalla presente legge.
  3. Sono fatte salve disposizioni federali e cantonali più severe.

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