In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32e biscapoversi 3, 4 lettera a, 5 e 12 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati o si sono già conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica. Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
RS 616.1 ↩
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