Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 55 capoverso 3 e 55f capoverso 2 della legge 7 ottobre 19831
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 21 marzo 20032sull’ingegneria
genetica (LIG);
visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 19663
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),4
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