814.318.142.1OIAtFederal Council Ordinance1 mar 1986Fonte originale
Una condotta di aggiramento per la protezione degli impianti di depurazione dei gas di scarico può essere utilizzata solo con il consenso dell’autorità.
Se l’impiego di condotte di aggiramento o disturbi d’esercizio possono provocare emissioni considerevoli, l’autorità stabilisce le misure da prendere.
L’autorità può stabilire limitazioni meno severe delle emissioni per gli impianti stazionari se è provato che non sono disponibili i prodotti chimici necessari per l’esercizio degli impianti di depurazione dei gas di scarico. Limitazioni meno severe delle emissioni sono escluse per le sostanze altamente tossiche o cancerogene.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 832). ↩
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