814.318.142.1OIAtFederal Council Ordinance1 mar 1986Fonte originale
Le macchine e gli apparecchi per l’impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3.
Le macchine di cantiere possono essere fatte funzionare soltanto con un sistema di filtri antiparticolato di cui è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 numeri 32 e 33.
Su domanda, nei casi in cui vengono messe in funzione macchine di cantiere nell’ambito di test o dimostrazioni, l’autorità può accordare deroghe alle esigenze di cui all’allegato 4 numero 3. Le deroghe sono accordate fino a un massimo di dieci giorni.2
Footnotes
Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171). ↩
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