814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il titolare della licenza deve provvedere affinché le sorgenti di radiazioni:
siano sottoposte a un controllo prima di essere utilizzate per la prima volta;
siano periodicamente sottoposte a controllo e a manutenzione.
Il capoverso 1 si applica anche ai relativi sistemi medici di ricezione, di riproduzione e di documentazione delle immagini, nonché ai sistemi di esami in medicina nucleare e agli attivimetri.
Il DFI può stabilire, d’intesa con l’IFSN, la portata minima e la periodicità del controllo, la portata minima del programma di garanzia della qualità nonché i requisiti dei servizi preposti alla loro esecuzione. Nel fare ciò tiene conto delle norme nazionali e internazionali relative alla garanzia della qualità.
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