814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il materiale radioattivo può essere importato, esportato o fatto transitare esclusivamente tramite gli uffici doganali designati dalla Direzione generale delle dogane.
La dichiarazione doganale per l’importazione, l’esportazione o il transito deve contenere le indicazioni seguenti:
la designazione esatta della merce;
i radionuclidi (in caso di miscele di nuclidi, vanno indicati i tre nuclidi con i valori più bassi del livello di licenza);
il numero della licenza del destinatario (in caso di importazione) o del mittente (in caso di esportazione) in Svizzera.
Il depositario deve presentare per ogni singolo immagazzinamento di materiale radioattivo in un deposito doganale aperto o in un deposito franco dell’ufficio doganale una licenza secondo l’articolo 28 LRaP.
L’autorità preposta al rilascio delle licenze può esigere che sia chiesta una licenza separata per ogni importazione, esportazione e transito di sorgenti sigillate ad alta attività.