814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Sono considerati immissione nell’ambiente in particolare il deposito in una discarica, lo smaltimento tra i rifiuti domestici, l’immissione nell’ambiente tramite l’aria espulsa o le acque di scarico, l’incenerimento, il riciclaggio o la consegna a un punto di riciclaggio.
Possono essere immesse nell’ambiente soltanto scorie radioattive a bassa attività.
L’immissione di scorie radioattive nell’ambiente può avvenire solamente su licenza e sotto il controllo del titolare della licenza.
Le scorie radioattive possono essere immesse nell’ambiente dal titolare della licenza senza l’approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze e senza autorizzazione specifica ai sensi dell’articolo 112 capoverso 2 se:
l’intensità di dose ambientale massima misurata a una distanza di 10 cm dalla superficie, dedotta la radiazione naturale, è inferiore a 0,1 µSv/h;
i requisiti di cui all’articolo 106 capoverso 2 sono soddisfatti; e
l’attività totale per settimana e per licenza non supera quella di 10 kg di un materiale la cui attività specifica corrisponde al livello di allontanamento.
Prima dell’immissione di scorie radioattive devono essere tolti etichette, segnali di pericolo o qualsiasi altra iscrizione che faccia riferimento alla radioattività.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.