814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
In singoli casi le scorie radioattive possono essere depositate in discarica con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, se:
considerando la presenza in discarica di altri materiali, nel complesso il livello di allontanamento non viene raggiunto; o
con l’immissione non può mai essere accumulata una dose efficace di 10 **** µSv per anno civile.
L’UFSP sorveglia nel quadro del programma di prelievo di campioni e di misurazioni di cui all’articolo 193 il rispetto della dose efficace ammessa.
L’attività specifica delle scorie radioattive non può essere superiore a cento volte il livello di allontanamento nel caso di un’immissione e a mille volte il livello di allontanamento per i rifiuti contenenti radio artificiale.
L’immissione di scorie radioattive contenenti radio arricchito tecnicamente è vincolata inoltre ai seguenti presupposti:
le scorie sono state prodotte prima del 1° ottobre 1994;
uno smaltimento attraverso i canali consueti è impossibile, o possibile soltanto con un onere sproporzionato;
la rimozione rappresenta la soluzione complessivamente più favorevole per l’essere umano e l’ambiente rispetto al mantenimento della situazione esistente.
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