814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Le scorie radioattive combustibili possono essere incenerite con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti secondo l’ordinanza del 4 dicembre 20151sui rifiuti se:
l’osservanza del livello di allontanamento può essere comprovata con la sorveglianza della concentrazione di attività o con un calcolo della contaminazione possibile dei residui di incenerimento;
le scorie radioattive contengono solo radionuclidi H-3 o C-14; in casi giustificati possono essere incenerite scorie che contengono altri radionuclidi; e
l’attività ammessa settimanalmente per l’incenerimento non supera di mille volte il livello di licenza.
In casi giustificati, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può autorizzare l’incenerimento di scorie radioattive combustibili contenenti radionuclidi diversi da quelli di cui al capoverso 1 lettera b.