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Commenti: Art. 124 | Omnilex
Law
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 124
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Art. 124
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
L’autorità di vigilanza può esigere dal titolare della licenza un rapporto sulla sicurezza.
Il rapporto sulla sicurezza comprende la descrizione:
dei sistemi e dei dispositivi di sicurezza;
delle misure adottate per garantire la sicurezza;
dell’organizzazione aziendale determinante per la sicurezza e la radioprotezione;
degli incidenti e delle loro conseguenze sull’azienda e i suoi dintorni, nonché della loro probabile frequenza;
del piano di protezione della popolazione in caso di emergenza per le aziende di cui all’articolo 136.
L’autorità di vigilanza può esigere ulteriore documentazione.
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