Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 126 | Omnilex
Law
/
ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 126
Art. 125
Art. 127
Torna alla legge
Art. 126
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
I titolari delle licenze devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per fare fronte agli incidenti e alle loro conseguenze.
In particolare, devono immediatamente:
evitare un’ulteriore propagazione dell’incidente, segnatamente mediante provvedimenti all’origine;
fare in modo che tutte le persone non impegnate nella gestione dell’incidente non accedano alla zona di pericolo o la abbandonino immediatamente;
adottare provvedimenti di protezione per il personale d’intervento, quali la sorveglianza delle dosi e la formazione;
censire tutte le partecipanti, controllarle per quanto concerne la contaminazione e l’incorporazione e, se del caso, sottoporle a decontaminazione.
Il prima possibile, devono:
eliminare le contaminazioni risultanti dall’incidente;
adottare le misure necessarie per un’analisi dell’incidente.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Art. 125
Art. 127