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Commenti: Art. 129 | Omnilex
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 129
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Art. 129
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
Dopo un incidente, i titolari delle licenze devono eseguire immediatamente un’inchiesta.
Il risultato dell’inchiesta deve essere registrato in un rapporto. Il rapporto deve contenere:
la descrizione dell’incidente, la causa, le ulteriori conseguenze accertate e quelle ipotizzate, i provvedimenti adottati;
la descrizione dei provvedimenti previsti o già adottati per evitare che incidenti analoghi si ripetano.
Il titolare della licenza trasmette il rapporto all’autorità di vigilanza al più tardi entro sei settimane dalla data dell’incidente.
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