814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, in quale misura le aziende presso le quali, in ragione dei quantitativi e dell’attività di radionuclidi autorizzati, può verificarsi un’emergenza sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza in loro prossimità o ad adottarli esse stesse.
Per la preparazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza, si avvale della collaborazione degli organi e dei servizi d’intervento cantonali competenti e li informa in merito ai provvedimenti adottati.
Per il preallarme o l’allarme e per la preparazione e l’esecuzione dei provvedimenti protettivi in caso di aumento della radioattività in prossimità di impianti nucleari si applicano l’ordinanza del 20 ottobre 20101sulla protezione d’emergenza e l’ordinanza del 18 agosto 20102sull’allarme.
Footnotes
[RU 2010 5191; 2018 4335.RU 2018 4953all. 5 n. I]. Vedi ora l’O del 14 nov. 2018 (RS 732.33 ). ↩
[RU 2010 5179,5191art. 20 n. 2, 2013 4475; 2017 605; 2018 4953all. 5 n. II 1.RU 2020 5087all. 3 n. I 1]. Vedi ora l’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione (RS 520.12 ). ↩
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