814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’UFSP informa i Cantoni interessati in merito a eventuali siti radiologicamente contaminati.
I Cantoni informano l’UFSP in merito a ispezioni, provvedimenti di sorveglianza e risanamenti pianificati per i siti contaminati, se sussiste un’elevata probabilità di presenza di oggetti radiologicamente contaminati. Ciò avviene, in particolare, se nell’industria è stata impiegata pittura luminescente contenente radio.
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