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Commenti: Art. 157 | Omnilex
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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 157
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Art. 157
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
L’UFSP gestisce un servizio tecnico e d’informazione sul radon.
Il servizio svolge in particolare i seguenti compiti:
formula periodicamente raccomandazioni sulle misure di protezione e sostiene i Cantoni nella loro attuazione;
pubblica la mappa del radon d’intesa con i Cantoni;
informa e offre consulenza ai Cantoni, ai proprietari di edifici, ai locatari, ai professionisti del settore edile e di altri ambienti interessati;
offre consulenza alle persone e ai servizi interessati sulle misure di protezione adeguate;
elabora periodicamente all’attenzione dei Cantoni una panoramica sugli edifici misurati;
riconosce e vigila sui servizi di misurazione del radon di cui all’articolo 159;
acquisisce le basi scientifiche necessarie per l’applicazione delle misure di protezione contro il radon;
valuta periodicamente le ripercussioni delle misure di protezione e avvia gli adeguamenti necessari.
L’UFSP può incaricare terzi di svolgere la consulenza di cui al capoverso 2 lettera d.
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