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ORaP · Ordinanza sulla radioprotezione
Art. 181
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Art. 181
814.501
ORaP
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
Il DFI disciplina i corsi di formazione e aggiornamento, fissando segnatamente:
gli obiettivi, i requisiti e la portata della formazione e dell’aggiornamento in radioprotezione;
le competenze e le conoscenze che vanno acquisite dalle persone di cui all’articolo 172 che devono essere formate o aggiornate;
i corsi di formazione e aggiornamento soggetti all’obbligo di riconoscimento di cui agli articoli 174−176, 178, 182 e 183;
i presupposti per il riconoscimento dei corsi di formazione e aggiornamento di cui alla lettera c;
le materie d’esame e lo svolgimento degli esami stessi;
le attività permesse per le persone con una formazione e un aggiornamento soggetti all’obbligo di riconoscimento nel campo della radioprotezione.
Il DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, disciplina la formazione e l’aggiornamento per le persone che operano nei settori non medici.
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