814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’UFSP, l’INSAI e l’IFSN sono competenti per la vigilanza ai sensi della presente ordinanza.
L’UFSP vigila sulle aziende che non sottostanno alla vigilanza dell’INSAI o dell’IFSN, in particolare:
le aziende mediche;
gli istituti di ricerca e di insegnamento.
L’IFSN vigila su:
gli impianti nucleari;
le indagini geologiche di cui all’articolo 35 LENu1;
il ricevimento e la spedizione di sostanze radioattive negli o dagli impianti nucleari;
2 lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse.
L’INSAI vigila sulle aziende industriali e artigianali.
Le autorità di vigilanza coordinano l’esecuzione della vigilanza e si accordano tra di loro in caso di dubbio circa la competenza. A tale fine si riuniscono periodicamente.