814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il titolare della licenza deve notificare all’autorità di vigilanza le seguenti modifiche prima che vengano attuate:
le modifiche del rendimento dell’impianto, degli elementi architettonici e costruttivi come pure della direzione della radiazione (art. 35 cpv. 1 lett. a LRaP);
il cambiamento del perito in radioprotezione (art. 32 cpv. 2 LRaP).
Lo smarrimento o il furto di una sorgente radioattiva la cui attività supera il livello di licenza devono essere notificati immediatamente all’autorità di vigilanza.
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