814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Chi prescrive o esegue applicazioni deve tenere conto di informazioni diagnostiche già presenti e dell’anamnesi per evitare inutili esposizioni a radiazioni.
Chi prescrive applicazioni deve determinare un’indicazione, documentarla e trasmetterla al medico che le esegue.
Ospedali, istituti di radiologia e medici invianti devono prescrivere applicazioni conformi allo stato della scienza e della tecnica. Le direttive per l’invio riflettono lo stato della scienza e della tecnica in particolare se si basano su direttive o raccomandazioni nazionali o internazionali.
Ogni applicazione deve essere giustificata preventivamente dal medico che la esegue, considerando lo stato della scienza e della tecnica, l’indicazione e le caratteristiche individuali della persona interessata.
Una procedura diagnostica o terapeutica non giustificata in virtù dell’articolo 28 può tuttavia, a seconda della situazione, essere giustificata quale applicazione individuale specifica. Ciò deve essere motivato e documentato, nel singolo caso, dal medico che la esegue.
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