814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il titolare della licenza deve:
coinvolgere strettamente il fisico medico nelle applicazioni terapeutiche; sono escluse le applicazioni standardizzate nella medicina nucleare;
coinvolgere il fisico medico nelle applicazioni standardizzate nella medicina nucleare, nella tomografia computerizzata, in applicazioni di radiologia interventistica nonché nella fluoroscopia nell’ambito di dose medio e forte;
coinvolgere il fisico medico su richiesta dell’autorità di vigilanza nelle applicazioni di esami tecnologicamente complessi o di nuove tecniche di esame nell’ambito di dose medio e debole.
Il DFI può concretizzare la portata del coinvolgimento dei fisici medici per gli ambiti di applicazione terapeutici.
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