814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il titolare della licenza deve tenere un registro degli eventi radiologici medici.
Deve analizzare periodicamente con un gruppo di lavoro interdisciplinare gli eventi radiologici medici accaduti e procedere ai necessari adeguamenti d’esercizio per impedire il verificarsi di eventi analoghi.
Deve notificare all’autorità di vigilanza entro 30 giorni i seguenti eventi radiologici medici:
le esposizioni impreviste che hanno portato o avrebbero potuto portare nel paziente a una moderata lesione di un organo, a una moderata deficienza funzionale o a gravi danni;
gli scambi di paziente o di organo in caso di esposizioni terapeutiche o di esposizioni diagnostiche nell’ambito di dose forte;
le esposizioni impreviste durante le quali il paziente ha ricevuto una dose efficace superiore a 100 mSv.
Per gli eventi radiologici medici di cui al capoverso 3 il titolare della licenza deve eseguire un’inchiesta e presentare un rapporto secondo l’articolo 129.
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