814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, la dose efficace non deve superare il limite di 20 mSv per anno civile.
Eccezionalmente e con l’approvazione dell’autorità di vigilanza, per queste persone il limite per la dose efficace può raggiungere 50 mSv per anno civile, purché la dose totale accumulata nei cinque anni precedenti, compreso l’anno in corso, sia inferiore a 100 mSv.
Per queste persone la dose equivalente non può superare i seguenti limiti:
per il cristallino 20 mSv per anno civile o 100 mSv per la dose totale accumulata in cinque anni civili consecutivi, senza tuttavia superare 50 mSv in un singolo anno civile;
per pelle, mani e piedi 500 mSv per anno civile.
Le persone professionalmente esposte a radiazioni provenienti dall’estero possono accumulare in Svizzera soltanto una dose efficace di 20 mSv per anno civile, tolta la dose già ricevuta nell’anno civile in corso.
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