814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, l’esposizione alle radiazioni va accertata individualmente e conformemente all’allegato 4 (dosimetria individuale).
L’esposizione alle radiazioni esterna va accertata mensilmente.
L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe ai capoversi 1 e 2, qualora:
a. sia a disposizione un altro sistema idoneo di sorveglianza della dose;
b non sia a disposizione un sistema idoneo di sorveglianza della dose, ma si adottino elevate misure di radioprotezione.
D’intesa con l’IFSN, il DFI stabilisce come e a quali intervalli di tempo va accertata l’esposizione alle radiazioni interna. A tal fine considera le condizioni di lavoro e i radionuclidi impiegati.
D’intesa con l’IFSN, disciplina quando debba essere impiegato un secondo sistema di dosimetria autonomo che adempie una funzione supplementare.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.