814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Per le persone professionalmente esposte a radiazioni in aziende con una licenza dell’UFSP si applicano le seguenti soglie di notifica per periodo di sorveglianza dosimetrica:
2 mSv per la dose efficace;
2 mSv per la dose equivalente per il cristallino;
50 mSv per la dose equivalente per la pelle, le mani o i piedi.
Al raggiungimento di una soglia di notifica insorgono gli obblighi di notifica di cui agli articoli 65 capoverso 1 lettera c e 69 lettera b.
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