814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il servizio di dosimetria individuale è tenuto a conservare i valori delle dosi, le generalità delle persone interessate e tutti i dati originali necessari per effettuare un calcolo a posteriori delle dosi da dichiarare, per due anni dopo averli trasmessi al registro centrale delle dosi.
Il servizio è tenuto a partecipare a proprie spese a misurazioni comparative, secondo le istruzioni dell’autorità di riconoscimento.
Se un servizio di dosimetria individuale intende cessare la propria attività deve comunicarlo, con almeno sei mesi di anticipo, all’autorità di riconoscimento, ai propri mandanti e alle autorità di vigilanza competenti per essi.
Il servizio di dosimetria individuale che cessa la sua attività trasmette i suoi dati archiviati ai nuovi servizi di dosimetria individuale designati dai propri mandanti.
In casi straordinari l’autorità di riconoscimento stabilisce la procedura.
Se un mandante disdice il rapporto di mandato con il servizio di dosimetria individuale, quest’ultimo è tenuto a rendere attento il mandante sui suoi obblighi in qualità di titolare della licenza di cui all’articolo 64 e a informare l’autorità di vigilanza in merito alla disdetta.
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