814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Le aree controllate sono aree sottoposte a particolari requisiti ai fini della protezione contro l’esposizione a radiazioni ionizzanti e della prevenzione della diffusione di una contaminazione radioattiva. Nell’ambito di vigilanza dell’IFSN, per le aree controllate può continuare a essere utilizzato il termine «zone controllate».
Vanno allestite quali aree controllate:
le aree di lavoro di cui all’articolo 81;
i tipi di zona I–IV di cui all’allegato 10;
le aree entro le quali la contaminazione dell’aria può superare 0,05 CA secondo l’allegato 3 colonna 11 oppure la contaminazione delle superfici può superare 1 CS secondo l’allegato 3 colonna 12.
L’autorità di vigilanza può esigere che siano allestite altre aree come aree controllate ove opportuno per motivi organizzativi.
Il titolare della licenza deve provvedere affinché l’accesso alle aree controllate sia possibile solamente a persone autorizzate.
Le aree controllate vanno chiaramente delimitate e contrassegnate secondo l’allegato 8.
Il titolare della licenza deve sorvegliare l’osservanza dei vincoli per le intensità di dose ambientale, le contaminazioni e le concentrazioni di attività nell’aria dei locali, nonché dei provvedimenti protettivi e di sicurezza all’interno delle aree controllate.
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