Oltre alle attività di cui all’articolo 28 LRaP o ai fini di una precisazione delle stesse, sono soggette all’obbligo della licenza le seguenti attività:
- la manipolazione di materiale la cui attività specifica supera il livello di allontanamento e la cui attività assoluta supera il livello di licenza;
- la manipolazione di materiale gassoso sigillato la cui attività assoluta supera il livello di licenza;
- l’immissione nell’ambiente di materiale la cui attività specifica supera il livello di allontanamento e la cui attività assoluta supera l’attività di 1 kg di materiale la cui attività specifica corrisponde al livello di allontanamento;
- il commercio di materiale la cui attività specifica supera il livello di allontanamento e la cui attività assoluta supera l’attività di 1 kg di materiale la cui attività specifica corrisponde al livello di allontanamento;
- l’applicazione di radionuclidi al corpo umano;
- l’impiego di persone professionalmente esposte a radiazioni di cui all’articolo 51 capoversi 1 e 2 nella propria azienda o in un’azienda diversa in Svizzera o all’estero;
- la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e su strumenti di misurazione per la determinazione dell’attività (attivimetri) o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica;
- l’ulteriore uso di oggetti radiologicamente contaminati secondo l’articolo 150 capoverso 2;
- le attività riguardanti la manipolazione di NORM se si applica almeno una delle fattispecie di cui all’articolo 168 capoverso 2 lettere b e c;
- 1 lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori di impianti nucleari.