814.501.513OrAcDepartmental Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Prima dell’irradiazione, il medico curante deve approntare per ogni paziente istruzioni mediche inerenti al trattamento. Le successive modifiche devono essere verbalizzate e motivate.
Prima dell’irradiazione, per ogni paziente si deve stabilire una pianificazione individuale di irradiazione sotto la responsabilità del fisico medico.
In base alla pianificazione individuale di irradiazione, le persone responsabili ai sensi dei capoversi 1 e 2 iscrivono nelle istruzioni di irradiazione specifiche per il singolo paziente le indicazioni necessarie all’esecuzione delle irradiazioni, in particolare quelle relative alla regolazione dell’acceleratore e al posizionamento del paziente. In caso di modifiche della pianificazione di irradiazione le istruzioni devono essere aggiornate.
Il personale addetto al funzionamento dell’acceleratore registra in un attestato di irradiazione le singole irradiazioni al paziente. Tale attestato deve essere a disposizione presso l’acceleratore dove è effettuata l’irradiazione al paziente.
I documenti secondo i ai capoversi 1–4 devono includere almeno i dati di cui all’allegato 5.
I documenti secondo i capoversi 1–4 possono essere allestiti, memorizzati, elaborati e gestiti con sistemi di elaborazione elettronica dei dati, a condizione che sia garantito che le persone che effettuano l’irradiazione abbiano accesso in qualsiasi momento a tali dati e possano stamparli, e che sia escluso il rischio di una loro involontaria cancellazione.
I documenti secondo i capoversi 1–4 devono essere conservati conformemente alle norme vigenti per le cartelle cliniche, ma per almeno 20 anni dopo l’ultimo trattamento. La leggibilità di questi documenti dev’essere garantita in caso di nuovi sviluppi o di cambiamento del sistema informatico di radio-oncologia clinica.
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