814.501.513OrAcDepartmental Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Per assicurare la garanzia della qualità, sorvegliare l’esercizio dell’acceleratore e provvedere alla pianificazione dell’irradiazione, il titolare della licenza deve mettere a disposizione nell’azienda le capacità di almeno un fisico medico impiegato a tempo pieno per ogni acceleratore.
L’UFSP ordina un aumento delle capacità di cui al capoverso 1 qualora l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica nonché i rimanenti principi della radioprotezione lo richiedano.
Può autorizzare una riduzione delle capacità di cui al capoverso 1 qualora misure idonee garantiscano la radioprotezione e si tratti di:
un acceleratore per uso veterinario; o
un caso singolo limitato nel tempo.
Il titolare della licenza deve stabilire per scritto i compiti e le competenze del fisico medico. Deve esserne assicurata e disciplinata per scritto la supplenza.
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