814.501.513OrAcDepartmental Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il titolare della licenza provvede all’applicazione di un programma di garanzia della qualità che comprenda tanto gli aspetti medici della radioterapia quanto quelli specificamente connessi all’acceleratore e alla fisica medica.
Per tenere conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica sono determinanti:
le raccomandazioni delle organizzazioni specialistiche internazionali e nazionali, in particolare della Società Svizzera di Radiobiologia e di Fisica Medica (SSRFM)1;
le norme nazionali e internazionali in materia;
le guide dell’UFSP.
Le raccomandazioni, le norme e le guide di cui al capoverso 2 sono determinanti anche per:
il sistema di pianificazione del trattamento;
la metodica per immagini a MV;
i dispositivi supplementari per la pianificazione dell’irradiazione o per la simulazione del trattamento;
i sistemi informatici.
Il titolare della licenza deve adeguare la garanzia della qualità qualora l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica lo richiedano, in particolare per quanto riguarda le applicazioni speciali o le innovazioni tecniche.