814.501.513OrAcDepartmental Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Per gli altri acceleratori di particelle impiegati in medicina, oltre alla domanda di licenza, il titolare della licenza deve presentare all’autorità preposta al rilascio delle licenze un rapporto sulla sicurezza di cui all’articolo 124 ORaP.
In base alle indicazioni contenute nel rapporto sulla sicurezza, il richiedente illustra in quali punti si deroga alle prescrizioni della presente ordinanza e in che misura si tiene conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica.
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