Le singole aree di lavoro e zone devono essere concepite come settori tagliafuoco separati tra loro.
È ammessa la disposizione nello stesso settore tagliafuoco di più aree di lavoro, a condizione che sia osservato l’articolo 123 ORaP.
Se un’area di lavoro di tipo C è delimitata all’interno di un locale, per le superfici perimetrali del locale valgono i requisiti in materia di protezione dagli incendi.
L’autorità di vigilanza può, in singoli casi, aumentare i requisiti minimi per quanto concerne la resistenza al fuoco delle aree di lavoro, qualora il pericolo di incendio sia più acuto o vi sia rischio di contaminazione.
Più zone di cui all’allegato 10 ORaP possono essere accorpate in un settore tagliafuoco. Ciò deve essere esposto nel piano di protezione antincendio.
D’intesa con l’UFSP, l’IFSN è incaricato di stabilire in una direttiva i requisiti tecnici di sicurezza per quanto concerne la protezione antincendio nelle zone.
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