Le aree di lavoro devono essere aerate passivamente in maniera sufficiente oppure dotate di un impianto di ventilazione secondo i requisiti di cui all’allegato 5.
D’intesa con l’UFSP, l’IFSN stabilisce in una direttiva i requisiti di aerazione nelle zone.
Se non possono essere aerate a sufficienza tramite una finestra esterna, le aree di lavoro di tipo C devono essere aerate tramite circolazione artificiale con un impianto di ventilazione. Qualora in un edificio vi siano più aree di lavoro di tipo C, l’autorità di vigilanza può esigere un’aerazione artificiale mediante un impianto di ventilazione.
L’impianto di ventilazione deve essere disposto e regolato in modo che la pressione nei locali con maggiore rischio di contaminazione sia più bassa di quella dei locali con minore rischio, in particolare rispetto ai locali ad attività normale ubicati in altre parti dell’edificio.
Il titolare della licenza deve verificare almeno una volta all’anno il corretto funzionamento dell’impianto di ventilazione nelle aree di lavoro e nelle zone. Il titolare della licenza deve verificare almeno una volta all’anno il corretto funzionamento dell’aerazione artificiale (depressione) nelle aree di lavoro e nelle zone.
Le cappe aspiranti in posizione di lavoro, cioè con un’apertura d’aerazione di 20 cm, devono disporre di un afflusso d’aria pari ad almeno 0,5 m al secondo.
Le celle in depressione devono garantire costantemente una depressione, fintanto che esiste il pericolo di una contaminazione dell’aria. Nonostante le variazioni di pressione provocate dalle fasi di lavorazione, la depressione non deve scendere al disotto di 50 Pascal e deve essere costantemente indicata da un manometro.
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