Per i locali d’irradiazione di cui agli articoli 30 e 31 e i locali di medicina nucleare di cui agli articoli 27 e 28, il richiedente deve allegare alla domanda di licenza i piani relativi alle misure tecniche edili di radioprotezione, in particolare:
una pianta dei locali in scala 1:20 o 1:50 sulla quale figura la disposizione delle sorgenti radioattive, delle possibili direzioni delle radiazioni e delle apparecchiature diagnostiche determinanti per la determinazione delle distanze;
disegni in sezione qualora necessari per determinare le aree da proteggere;
tabelle di calcolo contenenti le indicazioni di cui all’allegato 7;
una descrizione dell’impianto di allarme e sicurezza.
La correttezza dei piani relativi alle misure tecniche edili di radioprotezione deve essere esaminata da un perito ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19911sulla radioprotezione (perito in radioprotezione). Questi provvede affinché l’esecuzione dei lavori avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al capoverso 1.