Le aziende industriali che allestiscono o ristrutturano aree di lavoro per la manipolazione di materiale radioattivo o locali d’irradiazione per unità d’irradiazione devono rispettare, conformemente all’articolo 7 capoverso 1 della legge del 13 marzo 19641sul lavoro, le prescrizioni in materia di approvazione dei piani da parte delle autorità cantonali.
RS 822.11 ↩
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