814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
L’UFAM rilascia il consenso all’importazione se:
lo smaltimento previsto è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’importazione di rifiuti nell’ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;
esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
l’importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
l’impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
esiste un contratto scritto concluso tra l’esportatore con sede all’estero e l’impresa di smaltimento secondo l’allegato 2.
L’UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati.
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