814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
Le seguenti autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza:
le autorizzazioni secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 12 novembre 19861sul traffico dei rifiuti speciali;
le autorizzazioni secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 14 gennaio 19982concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.
Le autorizzazioni per l’esportazione di rifiuti rilasciate dall’UFAM prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2006.
Le imprese di smaltimento esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza che ricevono ai fini dello smaltimento altri rifiuti soggetti a controllo devono inoltrare al più tardi entro il 30 giugno 2006 una domanda d’autorizzazione secondo l’articolo 8; è fatto salvo il capoverso 1 lettera b. Possono continuare a ricevere tali rifiuti senza autorizzazione al più tardi fino al 31 dicembre 2006.