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Art. 23

814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
  1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
  2. Il DATEC fissa l’entrata in vigore degli articoli 9–14, 16 e 171contemporaneamente all’emanazione dell’ordinanza sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per gli imballaggi per bevande in vetro (art. 10 cpv. 2).

Footnotes

  1. Questi art. sono entrati in vigore il 1° gen. 2002 (art. 2 dell’O del 7 set. 2001 relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro –RS 814.621.4 ).

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