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Commenti: Art. 21 | Omnilex
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OID · Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari
Art. 21
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817.022.16
OID
Departmental Ordinance
1 mag 2017
Fonte originale
La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria per tutte le derrate alimentari, eccetto per le derrate alimentari di cui all’allegato 9.
Per le derrate alimentari di cui all’allegato 9 la dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria, se:
recano un’indicazione nutrizionale o sulla salute;
recano una dicitura concernente il contenuto di glutine o lattosio secondo gli articoli 41 e 42;
sono definite nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016
1
sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali;
sono state arricchite con vitamine, sali minerali e altre sostanze;
recano un’informazione sull’osmolarità secondo l’articolo 42
b
.
Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli integratori alimentari e alle acque minerali e di sorgente.
Footnotes
RS
817.022.104
↩
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