devono essere basate su prove scientifiche riconosciute;
devono poter essere motivate dall’azienda alimentare che se ne serve;
devono fare riferimento alla derrata alimentare pronta al consumo e preparata secondo le istruzioni del fabbricante;
non devono essere false o ambigue né indurre in errore;
non devono suscitare alcun dubbio sulla sicurezza o sull’idoneità fisiologico-nutrizionale di altre derrate alimentari;
non devono incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo della derrata alimentare in questione;
non devono affermare, suggerire o sottintendere che un’alimentazione equilibrata e variata non possa in generale fornire le necessarie quantità di sostanze nutritive;
non devono fare riferimento, con il testo scritto o con rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare timori nel consumatore.
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute relative alla presenza di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza con un effetto nutrizionale o fisiologico (altra sostanza) sono ammesse soltanto se:
la sostanza nutritiva o l’altra sostanza sono presenti nel prodotto finito in quantità significativa o tale da produrre, secondo prove scientifiche riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato;
la quantità di prodotto finito pronto al consumo che può ragionevolmente essere consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o dell’altra sostanza a cui si riferisce l’indicazione; e
la sostanza nutritiva o l’altra sostanza è fornita in una forma utilizzabile per l’organismo.
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute concernenti la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza sono ammesse soltanto se:
è dimostrato che la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza, a cui fa riferimento l’indicazione, in una derrata alimentare o in una categoria di derrate alimentari produce un effetto nutrizionale o fisiologico benefico; e
la sostanza nutritiva o l’altra sostanza non è presente o è presente in quantità ridotta nel prodotto finale.
Marchi commerciali, nomi di produttori o denominazioni di fantasia che figurano nella caratterizzazione, nella presentazione o nella pubblicità di una derrata alimentare e che possono essere interpretati come un’indicazione nutrizionale o sulla salute, possono essere utilizzati soltanto se accompagnati da un’indicazione nutrizionale o sulla salute che adempie alle disposizioni della presente sezione.
** Diversamente da quanto stabilito nel capoverso 4, l’USAV può stabilire eccezioni nell’allegato 14a per denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare la peculiarità di una categoria di derrate alimentari o bevande che potrebbe avere un effetto sulla salute umana, purché sia garantita la protezione della salute e i consumatori non siano indotti in inganno*.* 1
Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle acque minerali e di sorgente.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.